Il testo fa riferimento all’obbligo per gli enti associativi di trasmettere i dati e le informazioni rilevanti ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello EAS, per usufruire dell’agevolazione fiscale che esenta da imposta i contributi e i corrispettivi percepiti da tali enti.
L’obbligo non si applica a determinati tipi di enti associativi:
- enti dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale,
- associazioni pro-loco che hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro,
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995,
- patronati che non svolgono le proprie attività istituzionali al posto delle associazioni sindacali promotrici,
- Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997
- enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.
Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate,
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni,
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000,
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello,
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000,
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno,
- i movimenti e i partiti politici,
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel,
- l’Anci,
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa,
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il modello EAS deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti, e deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questo caso, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 30 giorni dalla data in cui è venuta meno la condizione.