Nel messaggio n. 724 del 2023, l’INPS chIarisce che la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico consente l’applicazione della maggiorazione pe ri genitori che lavorano anche ai nuclei vedovili. La maggiorazione è pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore
L’INPS, con la comunicazione n. 724 Del 2023, fornisce nuove indicazioni in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico riguardanti l’applicazione della maggiorazione ai nuclei vedovili .
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è, dunque, prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili.
“Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”.
Sebbene in linea di principio, la dicitura “i genitori entrambi lavoratori” escluderebbe la possibilità di presentare richiesta laddove per un nucleo familiare monogenitoriale (anche se lavoratore), tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, l’INPS comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno.
Inoltre, INPS precisa che, al fine di beneficiare della maggiorazione, non è necessario alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.
Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore
nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.
In conclusione per le domande di Assegno presentate dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno, qualora spettante, per la mensilità di marzo 2023.
A cura della redazione Copyright © – Riproduzione riservata