Il testo fa riferimento all’obbligo per gli enti associativi di trasmettere i dati e le informazioni rilevanti ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello EAS, per usufruire dell’agevolazione fiscale che esenta da imposta i contributi e i corrispettivi percepiti da tali enti.

L’obbligo non si applica a determinati tipi di enti associativi:

  • enti dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale,
  • associazioni pro-loco che hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro,
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995,
  • patronati che non svolgono le proprie attività istituzionali al posto delle associazioni sindacali promotrici,
  • Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997
  • enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate,

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni,
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000,
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello,
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000,
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno,
  • i movimenti e i partiti politici,
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel,
  • l’Anci,
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa,
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Il modello EAS deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti, e deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questo caso, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 30 giorni dalla data in cui è venuta meno la condizione.

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